Art. 1
In vigore dal 17 feb 1982
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università di Pisa, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2225, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1562, e successive modificazioni;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Pisa e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere.
Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
Veduta la necessità di adeguare la norma sulla direzione delle scuole di perfezionamento, di specializzazione e delle scuole dirette a fini speciali a quanto disposto dall'art. 16 del citato decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Articolo unico:
Gli articoli 419 e 422, relativi alla scuola di specializzazione in malattie dei piccoli animali, annessa alla facoltà di medicina veterinaria, sono sostituiti dai seguenti:
Art. 419. - La durata dei corsi è fissata in due anni.
La direzione della scuola è affidata a professore ordinario, straordinario o fuori ruolo che insegni anche nella scuola stessa. In caso di motivato impedimento la direzione della scuola è affidata a professore associato, che pure insegni nella scuola medesima.
Il consiglio della scuola si compone dei professori che vi tengono gli insegnamenti previsti ed è presieduto dal direttore della scuola.
Art. 422. - Le materie di insegnamento sono le seguenti:
1° Anno:
1) anatomia;
2) fisiologia;
3) parassitologia e malattie parassitarie;
4) zoognostica, genetica ed etnografia;
5) alimentazione;
6) semeiotica medica e diagnostica di laboratorio;
7) anestesiologia.
2° Anno:
1) anatomia patologica con nozioni di tecnica necroscopica e diagnostica cadaverica e tossicologica;
2) radiologia;
3) ostetricia e ginecologia;
4) chirurgia;
5) malattie infettive;
6) patologia, clinica medica e terapia;
7) patologia degli animali di laboratorio e dei volatili da gabbia e da voliera.
I corsi teorici sono integrati da dimostrazioni ed esercitazioni pratiche e da seminari.
Per gli insegnamenti del secondo anno è obbligatorio un periodo di frequenza ai fini dell'apprendimento nelle cliniche medica e chirurgica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 26 ottobre 1981
PERTINI
BODRATO
Visto, il Guardasigilli: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 gennaio 1982
Registro n. 6 Istruzione, foglio n. 103
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-10-26;886#art-1