Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 17 feb 1982
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università di Pisa, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2225, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1562, e successive modificazioni; Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Pisa e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere. Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale; Veduta la necessità di adeguare la norma sulla direzione delle scuole di perfezionamento, di specializzazione e delle scuole dirette a fini speciali a quanto disposto dall'art. 16 del citato decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Articolo unico: Gli articoli 419 e 422, relativi alla scuola di specializzazione in malattie dei piccoli animali, annessa alla facoltà di medicina veterinaria, sono sostituiti dai seguenti: Art. 419. - La durata dei corsi è fissata in due anni. La direzione della scuola è affidata a professore ordinario, straordinario o fuori ruolo che insegni anche nella scuola stessa. In caso di motivato impedimento la direzione della scuola è affidata a professore associato, che pure insegni nella scuola medesima. Il consiglio della scuola si compone dei professori che vi tengono gli insegnamenti previsti ed è presieduto dal direttore della scuola. Art. 422. - Le materie di insegnamento sono le seguenti: 1° Anno: 1) anatomia; 2) fisiologia; 3) parassitologia e malattie parassitarie; 4) zoognostica, genetica ed etnografia; 5) alimentazione; 6) semeiotica medica e diagnostica di laboratorio; 7) anestesiologia. 2° Anno: 1) anatomia patologica con nozioni di tecnica necroscopica e diagnostica cadaverica e tossicologica; 2) radiologia; 3) ostetricia e ginecologia; 4) chirurgia; 5) malattie infettive; 6) patologia, clinica medica e terapia; 7) patologia degli animali di laboratorio e dei volatili da gabbia e da voliera. I corsi teorici sono integrati da dimostrazioni ed esercitazioni pratiche e da seminari. Per gli insegnamenti del secondo anno è obbligatorio un periodo di frequenza ai fini dell'apprendimento nelle cliniche medica e chirurgica. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 26 ottobre 1981 PERTINI BODRATO Visto, il Guardasigilli: DARIDA Registrato alla Corte dei conti, addì 20 gennaio 1982 Registro n. 6 Istruzione, foglio n. 103
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