Art. 4
In vigore dal 14 gen 1982
L'art. 268 dello statuto dell'Università di Catania di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1978, n. 882, concernente la scuola di specializzazione in chirurgia d'urgenza e pronto soccorso, è soppresso e sostituito dal seguente:
La frequenza alle lezioni, esercitazioni e seminari è obbligatoria per tutti gli iscritti. Le esercitazioni pratiche sono obbligatorie durante tutti i cinque anni di corso e si svolgeranno sotto forma di permanenza costante ai fini di apprendimento in istituto durante le ore della sua attività.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 21 ottobre 1981
PERTINI
BODRATO
Visto, il Guardasigilli: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 dicembre 1981
Registro n. 128 Istruzione, foglio n. 301
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-10-21;781#art-4