Art. 2

In vigore dal 14 gen 1982
L'art. 212, relativo alla scuola di specializzazione in chirurgia generale, è modificato nel senso che il quinto, sesto e decimo comma sono soppressi e sostituiti dai seguenti: Le esercitazioni pratiche nei reparti sono obbligatorie durante tutti i cinque anni del corso e si svolgeranno presso la clinica chirurgica sotto forma di permanenza costante ai fini di apprendimento nella detta clinica durante le ore della sua attività, con presenza giornaliera agli ambulatori ed ai reparti di degenza. Dall'obbligo di tali esercitazioni pratiche saranno esentati quegli allievi che, in qualità di assistenti ed aiuti, prestino effettivamente servizio presso reparti di chirurgia generale delle università e di ospedali di prima e seconda categoria. Il direttore e gli insegnanti della scuola si accerteranno durante l'anno accademico dell'operosità scolastica degli allievi, con frequenti interrogazioni e vigilando sulle esercitazioni pratiche. Il settimo comma è soppresso.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-10-21;781#art-2

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