Art. 1
In vigore dal 15 dic 1981
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 24 dicembre 1966, n. 1144, concernente la disciplina dell'ora legale;
Visto il decreto-legge 21 giugno 1980, n. 270, convertito nella legge n. 436 dell'8 agosto 1980, recante modificazioni alle disposizioni in materia di ora legale;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dei trasporti, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della pubblica istruzione, del lavoro e della previdenza sociale e del turismo e dello spettacolo;
Decreta:
Dalle ore due del 28 marzo 1982 alle ore tre (legali) del 26 settembre 1982, l'ora normale è anticipata, a tutti gli effetti, di sessanta minuti primi.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 7 ottobre 1981
PERTINI
SPADOLINI - BALZAMO - MARCORA - BODRATO - DI GIESI - SIGNORELLO
Visto, il Guardasigilli: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 novembre 1981
Atti di Governo, registro n. 36, foglio n. 8
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-10-07;686#art-1