Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 15 dic 1981
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 24 dicembre 1966, n. 1144, concernente la disciplina dell'ora legale; Visto il decreto-legge 21 giugno 1980, n. 270, convertito nella legge n. 436 dell'8 agosto 1980, recante modificazioni alle disposizioni in materia di ora legale; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dei trasporti, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della pubblica istruzione, del lavoro e della previdenza sociale e del turismo e dello spettacolo; Decreta: Dalle ore due del 28 marzo 1982 alle ore tre (legali) del 26 settembre 1982, l'ora normale è anticipata, a tutti gli effetti, di sessanta minuti primi. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 7 ottobre 1981 PERTINI SPADOLINI - BALZAMO - MARCORA - BODRATO - DI GIESI - SIGNORELLO Visto, il Guardasigilli: DARIDA Registrato alla Corte dei conti, addì 20 novembre 1981 Atti di Governo, registro n. 36, foglio n. 8
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