Art. 1
In vigore dal 5 feb 1982
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2227, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Bologna e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Decreta:
.
Lo statuto dell'Università di Bologna, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
All'art. 457 sono aggiunti i seguenti commi:
La frequenza alle esercitazioni pratiche è obbligatoria.
La frequenza è regolamentata secondo modalità stabilite dal consiglio della scuola e ratificate dal consiglio di facoltà.
L'art. 489, relativo alla scuola di specializzazione in odontostomatologia, è sostituito dal seguente:
La frequenza alle lezioni e alle esercitazioni pratiche è obbligatoria.
Gli esami di profitto teorici e pratici saranno sostenuti alla fine di ogni anno in un'unica sessione (ottobre).
Alla fine del terzo anno, dopo aver superato gli esami di profitto, gli allievi saranno ammessi a sostenere l'esame di diploma che consiste nella discussione orale di una dissertazione scritta, su un tema proposto in precedenza dall'insegnante della materia sulla quale verte l'argomento, è approvato dal direttore della scuola.
Ogni iscritto deve provvedere al proprio corredo di strumenti.
L'art. 500, relativo alla scuola di specializzazione in chirurgia generale, è sostituito dal seguente:
La frequenza alle lezioni ed alle esercitazioni pratiche è obbligatoria.
L'art. 501 è sostituito dal seguente:
La frequenza è regolamentata con modalità stabilite dal consiglio della scuola e ratificate dal consiglio di facoltà.
L'art. 510, relativo alla scuola di specializzazione in medicina legale e delle assicurazioni, è sostituito dal seguente:
Sono disponibili dieci posti per ciascun anno di corso.
La frequenza alle lezioni e alle esercitazioni pratiche è obbligatoria.
L'art. 519, relativo alla scuola di specializzazione in neurologia, viene sostituito dal seguente:
La frequenza alle lezioni ed alle esercitazioni pratiche è obbligatoria.
L'insegnamento avrà carattere eminentemente pratico-dimostrativo-sperimentale a mezzo di lezioni, colloqui, esercitazioni, sopra casi clinici e ricerche di laboratorio. Le ricerche cliniche ed individuali sia a scopo pratico, sia a scopo scientifico, dovranno essere approvate dal direttore dell'istituto.
Il superamento degli esami è obbligatorio alla fine di ogni anno di corso per il passaggio all'anno successivo. Gli esami riguardano le singole materie di ciascun anno di corso. Gli allievi, oltre a dover superare gli esami speciali del predetto quarto anno, sono tenuti, per conseguire il diploma, a discutere una dissertazione scritta.
L'art. 545, relativo alla scuola di specializzazione in medicina interna, viene sostituito dal seguente:
Sono disponibili dieci posti per ciascun anno di corso.
Il numero complessivo dei posti nei cinque anni di corso non dovrà superare i cinquanta iscritti.
La frequenza alle lezioni e alle esercitazioni pratiche è obbligatoria.
Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non potranno essere ammessi a sostenere le prove di esame.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 31 luglio 1981
PERTINI
BODRATO
Visto, il Guardasigilli: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 gennaio 1982
Registro n. 1 Istruzione, foglio n. 126
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-07-31;853#art-1