Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 5 feb 1982
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2227, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Bologna e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere; Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta: . Lo statuto dell'Università di Bologna, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: All'art. 457 sono aggiunti i seguenti commi: La frequenza alle esercitazioni pratiche è obbligatoria. La frequenza è regolamentata secondo modalità stabilite dal consiglio della scuola e ratificate dal consiglio di facoltà. L'art. 489, relativo alla scuola di specializzazione in odontostomatologia, è sostituito dal seguente: La frequenza alle lezioni e alle esercitazioni pratiche è obbligatoria. Gli esami di profitto teorici e pratici saranno sostenuti alla fine di ogni anno in un'unica sessione (ottobre). Alla fine del terzo anno, dopo aver superato gli esami di profitto, gli allievi saranno ammessi a sostenere l'esame di diploma che consiste nella discussione orale di una dissertazione scritta, su un tema proposto in precedenza dall'insegnante della materia sulla quale verte l'argomento, è approvato dal direttore della scuola. Ogni iscritto deve provvedere al proprio corredo di strumenti. L'art. 500, relativo alla scuola di specializzazione in chirurgia generale, è sostituito dal seguente: La frequenza alle lezioni ed alle esercitazioni pratiche è obbligatoria. L'art. 501 è sostituito dal seguente: La frequenza è regolamentata con modalità stabilite dal consiglio della scuola e ratificate dal consiglio di facoltà. L'art. 510, relativo alla scuola di specializzazione in medicina legale e delle assicurazioni, è sostituito dal seguente: Sono disponibili dieci posti per ciascun anno di corso. La frequenza alle lezioni e alle esercitazioni pratiche è obbligatoria. L'art. 519, relativo alla scuola di specializzazione in neurologia, viene sostituito dal seguente: La frequenza alle lezioni ed alle esercitazioni pratiche è obbligatoria. L'insegnamento avrà carattere eminentemente pratico-dimostrativo-sperimentale a mezzo di lezioni, colloqui, esercitazioni, sopra casi clinici e ricerche di laboratorio. Le ricerche cliniche ed individuali sia a scopo pratico, sia a scopo scientifico, dovranno essere approvate dal direttore dell'istituto. Il superamento degli esami è obbligatorio alla fine di ogni anno di corso per il passaggio all'anno successivo. Gli esami riguardano le singole materie di ciascun anno di corso. Gli allievi, oltre a dover superare gli esami speciali del predetto quarto anno, sono tenuti, per conseguire il diploma, a discutere una dissertazione scritta. L'art. 545, relativo alla scuola di specializzazione in medicina interna, viene sostituito dal seguente: Sono disponibili dieci posti per ciascun anno di corso. Il numero complessivo dei posti nei cinque anni di corso non dovrà superare i cinquanta iscritti. La frequenza alle lezioni e alle esercitazioni pratiche è obbligatoria. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non potranno essere ammessi a sostenere le prove di esame. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 31 luglio 1981 PERTINI BODRATO Visto, il Guardasigilli: DARIDA Registrato alla Corte dei conti, addì 7 gennaio 1982 Registro n. 1 Istruzione, foglio n. 126
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