Art. 1
In vigore dal 6 nov 1981
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1970, n. 1510, relativo all'esecuzione della convenzione europea nel campo dell'informazione sul diritto straniero, firmata a Londra il 7 giugno 1968;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia;
Decreta:
Articolo unico
Piena ed intera esecuzione è data al protocollo aggiuntivo alla convenzione europea nel campo dell'informazione sul diritto straniero, adottato a Strasburgo il 15 marzo 1978, a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'art. 7 del protocollo stesso.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 27 luglio 1981
PERTINI
SPADOLINI - COLOMBO - DARIDA
Visto, il Guardasigilli: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 ottobre 1981
Atti di Governo, registro n. 35, foglio n. 21
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-07-27;591#art-1