Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 6 nov 1981
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1970, n. 1510, relativo all'esecuzione della convenzione europea nel campo dell'informazione sul diritto straniero, firmata a Londra il 7 giugno 1968; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia; Decreta: Articolo unico Piena ed intera esecuzione è data al protocollo aggiuntivo alla convenzione europea nel campo dell'informazione sul diritto straniero, adottato a Strasburgo il 15 marzo 1978, a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'art. 7 del protocollo stesso. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 27 luglio 1981 PERTINI SPADOLINI - COLOMBO - DARIDA Visto, il Guardasigilli: DARIDA Registrato alla Corte dei conti, addì 15 ottobre 1981 Atti di Governo, registro n. 35, foglio n. 21
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