Art. 7
In vigore dal 20 giu 1981
A decorrere dal 1 febbraio 1981, gli importi annui lordi della indennità di cui al primo comma dell'art. 54 della legge 11 luglio 1980, n. 312, sono aumentati di L. 500.000.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-06-02;271#art-7