Art. 7

Art. 7

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In vigore dal 20 giu 1981
A decorrere dal 1 febbraio 1981, gli importi annui lordi della indennità di cui al primo comma dell'art. 54 della legge 11 luglio 1980, n. 312, sono aumentati di L. 500.000.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-06-02;271#art-7