Art. 7
In vigore dal 20 giu 1981
Le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente decreto hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulle indennità di buonuscita e di licenziamento, sull'assegno alimentare previsto dall'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni analoghe, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrate Tesoro, o altre analoghe, ed i contributi di riscatto.
I nuovi stipendi, spettanti per i decorsi periodi, saranno conguagliati con quanto già corrisposto per gli stessi periodi a titolo di stipendio e di acconto, di L. 40.000 mensili, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1980, n. 719, non più dovuto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-06-02;270#art-7