Art. 6

In vigore dal 20 giu 1981
Nei casi di passaggio a qualifica superiore conseguita ai sensi dell'art. 84 della legge 11 luglio 1980, n. 312, al personale interessato sarà attribuito, a modifica di quanto disposto dall'art. 89 della stessa legge, lo stipendio iniziale previsto per la nuova qualifica, maggiorato dell'importo maturato per classi o scatti nella qualifica di provenienza. Qualora il nuovo stipendio cada tra due classi o scatti, fermo restando ad personam lo stipendio stesso, il dipendente si considera inquadrato nella classe o scatto immediatamente inferiore. La frazione di biennio corrispondente alla differenza tra il nuovo stipendio e quello della classe o scatto di inquadramento è valutata ai fini dell'ulteriore progressione economica.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-06-02;270#art-6

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