Art. 1

In vigore dal 4 feb 1982
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università libera di Urbino, approvato con regio decreto 8 febbraio 1925, n. 230 e modificato con regio decreto 31 ottobre 1929, n. 2475, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, ed in particolare l'; Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Urbino e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere; Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro; Decreta: Lo statuto dell'Università libera di Urbino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Articolo unico La tabella A, relativa ai posti di professore di ruolo, è sostituita dalla seguente: TABELLA A RUOLO DEI PROFESSORI Prima fascia (professori straordinari e ordinari) Facoltà di giurisprudenza................. n. 30 Facoltà di economia e commercio.............. n. 26 Facoltà di lettere e filosofia............... n. 30 Facoltà di magistero.................... n. 69 Facoltà di farmacia.................... n. 20 Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali..... n. 29 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 2 maggio 1981 PERTINI BODRATO - ANDREATTA Visto, il Guardasigilli: DARIDA Registrato alla Corte dei conti, addì 7 gennaio 1982 Registro n. 1 Istruzione, foglio n. 136
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-05-02;840#art-1

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