Art. 1
1 / 1In vigore dal 4 feb 1982
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università libera di Urbino, approvato con regio decreto 8 febbraio 1925, n. 230 e modificato con regio decreto 31 ottobre 1929, n. 2475, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, ed in particolare l';
Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Urbino e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro;
Decreta:
Lo statuto dell'Università libera di Urbino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Articolo unico
La tabella A, relativa ai posti di professore di ruolo, è sostituita dalla seguente:
TABELLA A
RUOLO DEI PROFESSORI
Prima fascia
(professori straordinari e ordinari)
Facoltà di giurisprudenza................. n. 30
Facoltà di economia e commercio.............. n. 26
Facoltà di lettere e filosofia............... n. 30
Facoltà di magistero.................... n. 69
Facoltà di farmacia.................... n. 20
Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali..... n. 29
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 2 maggio 1981
PERTINI
BODRATO - ANDREATTA
Visto, il Guardasigilli: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 gennaio 1982
Registro n. 1 Istruzione, foglio n. 136
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-05-02;840#art-1