Art. 1
In vigore dal 3 feb 1982
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università degli studi dell'Aquila degli Abruzzi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 1964, n. 921 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1965, n. 1516, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università degli studi dell'Aquila degli Abruzzi e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Decreta:
Articolo unico
Lo statuto dell'Università degli studi dell'Aquila degli Abruzzi, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come segue:
Nell'art. 66, concernente gli insegnamenti complementari del corso di laurea in matematica, sono inseriti i seguenti insegnamenti:
equazioni differenziali;
geometria superiore;
calcolo delle variazioni;
processi stocastici;
meccanica superiore.
Nell'art. 76, all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze biologiche, sono aggiunti i seguenti insegnamenti:
algologia;
biofisica;
biologia cellulare;
biologia dello sviluppo;
biologia molecolare;
chimica bromatologica;
chimica farmaceutica e tossicologica;
citologia ed embriologia vegetale;
ecologia ed etologia animale;
embriologia chimica;
embriologia degli invertebrati;
idrobiologia e pescicultura;
metodi fisici in chimica organica;
microbiologia agraria;
oceanografia biologica;
strutturistica fisica;
zoogeografia;
zoologia dei vertebrati.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 2 maggio 1981
PERTINI
BODRATO
Visto, il Guardasigilli: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 gennaio 1982
Registro n. 1 Istruzione, foglio n. 127
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-05-02;838#art-1