Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 3 feb 1982
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi dell'Aquila degli Abruzzi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 1964, n. 921 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1965, n. 1516, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università degli studi dell'Aquila degli Abruzzi e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere; Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta: Articolo unico Lo statuto dell'Università degli studi dell'Aquila degli Abruzzi, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come segue: Nell'art. 66, concernente gli insegnamenti complementari del corso di laurea in matematica, sono inseriti i seguenti insegnamenti: equazioni differenziali; geometria superiore; calcolo delle variazioni; processi stocastici; meccanica superiore. Nell'art. 76, all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze biologiche, sono aggiunti i seguenti insegnamenti: algologia; biofisica; biologia cellulare; biologia dello sviluppo; biologia molecolare; chimica bromatologica; chimica farmaceutica e tossicologica; citologia ed embriologia vegetale; ecologia ed etologia animale; embriologia chimica; embriologia degli invertebrati; idrobiologia e pescicultura; metodi fisici in chimica organica; microbiologia agraria; oceanografia biologica; strutturistica fisica; zoogeografia; zoologia dei vertebrati. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 2 maggio 1981 PERTINI BODRATO Visto, il Guardasigilli: DARIDA Registrato alla Corte dei conti, addì 7 gennaio 1982 Registro n. 1 Istruzione, foglio n. 127
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-05-02;838#art-1