Art. 1

In vigore dal 2 apr 1982
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del turismo e dello spettacolo; Decreta: Articolo unico Piena ed intera esecuzione è data allo scambio di note tra il Governo della Repubblica italiana ed 11 Governo della Repubblica francese per la proroga dell'accordo cinematografico tra i due Paesi del 1° agosto 1966, effettuato a Parigi l'11-18 marzo 1976, a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto convenuto in proposito nello scambio di note stesso. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 7 aprile 1981 PERTINI FORLANI - COLOMBO - SIGNORELLO Visto, il Guardasigilli: DARIDA Registrato alla Corte dei conti, addì 13 marzo 1982 Atti di Governo, registro n. 38, foglio n. 18
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Art. 1 Esecuzione dello scambio di note tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese per la proroga dell'accordo del 1 agosto 1966 sulla coproduzione cinematografica tra i due Paesi, effettuato a Parigi l'11-18 marzo 1976. | Portale Normativo