Art. 1
1 / 1In vigore dal 2 apr 1982
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del turismo e dello spettacolo;
Decreta:
Articolo unico
Piena ed intera esecuzione è data allo scambio di note tra il Governo della Repubblica italiana ed 11 Governo della Repubblica francese per la proroga dell'accordo cinematografico tra i due Paesi del 1° agosto 1966, effettuato a Parigi l'11-18 marzo 1976, a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto convenuto in proposito nello scambio di note stesso.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 7 aprile 1981
PERTINI
FORLANI - COLOMBO -
SIGNORELLO
Visto, il Guardasigilli: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 marzo 1982
Atti di Governo, registro n. 38, foglio n. 18
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-04-07;1064#art-1