Art. 5
Modalità di corresponsione
In vigore dal 16 lug 1981
Alla corresponsione delle indennità previste dal presente decreto in favore del personale avente diritto sarà provveduto, mensilmente, sulla base di apposita attestazione rilasciata dai capi degli opifici, stabilimenti ed uffici sotto la loro personale responsabilità.
Dall'attestazione suddetta devono risultare, oltre al cognome, nome e qualifica degli aventi diritto, gli analitici riferimenti temporali relativi alle effettive prestazioni di lavoro che danno titolo a percepire le indennità.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-04-03;338#art-5