Art. 1
Indennità di rischio e insalubrità
In vigore dal 16 lug 1981
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto l'art. 9 della legge 22 luglio 1975, n. 382;
Vista la legge 23 marzo 1981, n. 96;
Visti gli accordi del 4 luglio 1980 intervenuti tra il Governo ed i rappresentanti della Federazione unitaria C.G.I.L.-C.I.S.L.-U.I.L.
Monopoli e fra il Governo e l'Associazione nazionale dirigenti e
direttivi dei monopoli di
Stato (A.N.D.A.M.S.), con i quali si è convenuto di dare attuazione alla disciplina già concordata, concernente la concessione di indennità di rischio e insalubrità al personale dell'Amministrazione dei monopoli di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro delle finanze di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:
Decreta:
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Indennità di rischio e insalubrità
Al personale di ruolo e non di ruolo dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, compresi anche gli operai assunti per lavori di carattere stagionale, compete una indennità giornaliera ragguagliata a prestazioni di otto ore, di rischio e insalubrità per le prestazioni di lavoro, di cui all'allegata tabella di classificazione, comportanti continue e dirette esposizioni a rischi pregiudizievoli alla salute o alla incolumità personale.
Detta indennità è corrisposta nelle seguenti misure ed in relazione alle classi indicate nella citata tabella:
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| Gruppi di appartenenza | Importo |
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|I |L. 1.500 |
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|II |L. 1.350 |
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|III |L. 1.050 |
+-----------------------------------------+---------------------+
|IV |L. 600 |
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Resta fermo l'obbligo per l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato di garantire la sicurezza e l'igiene delle condizioni di lavoro in applicazione delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali nonché delle altre norme vigenti intese alla tutela della integrità fisio-psichica e dello stato di salute dell'uomo negli ambienti di lavoro.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-04-03;338#art-1