Art. 1
In vigore dal 10 apr 1981
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 75 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 25 maggio 1970, n. 352, recante norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo, e successive modificazioni;
Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 23 del 9 febbraio 1981, comunicata in data 11 febbraio 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, edizione speciale, n. 44 del 13 febbraio 1981, con la quale è stata dichiarata ammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione degli articoli 17, comma primo, n. 2 (l'ergastolo) e 22 del codice penale, approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, e successive modificazioni;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno e di grazia e giustizia;
Decreta:
È indetto il referendum popolare per l'abrogazione degli articoli 17, comma primo, n. 2 (l'ergastolo) e 22 del codice penale, approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, e successive modificazioni.
I relativi comizi sono convocati per il giorno di domenica 17 maggio 1981.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 24 marzo 1981
PERTINI
FORLANI - ROGNONI - SARTI
Visto, il Guardasigilli: SARTI
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-03-24;85#art-1