Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 10 apr 1981
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 75 e 87 della Costituzione; Vista la legge 25 maggio 1970, n. 352, recante norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo, e successive modificazioni; Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 23 del 9 febbraio 1981, comunicata in data 11 febbraio 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, edizione speciale, n. 44 del 13 febbraio 1981, con la quale è stata dichiarata ammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione degli articoli 17, comma primo, n. 2 (l'ergastolo) e 22 del codice penale, approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, e successive modificazioni; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno e di grazia e giustizia; Decreta: È indetto il referendum popolare per l'abrogazione degli articoli 17, comma primo, n. 2 (l'ergastolo) e 22 del codice penale, approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, e successive modificazioni. I relativi comizi sono convocati per il giorno di domenica 17 maggio 1981. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 24 marzo 1981 PERTINI FORLANI - ROGNONI - SARTI Visto, il Guardasigilli: SARTI
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