Art. 5

In vigore dal 24 ott 1981
L'art. 71, relativo al biennio propedeutico agli studi di ingegneria, è modificato nel senso che dopo la lettera c) e con lo spostamento della lettera successiva è inserita la seguente lettera d) con "chimica organica" quando lo studente dichiari di voler proseguire gli studi per la laurea in ingegneria chimica e in una sede dove l'insegnamento della "geometria II" non sia previsto per tale corso di laurea. Nello stesso articolo 71, dopo il primo comma relativo agli insegnamenti fondamentali aggiuntivi, e inserito il seguente comma: "Disegno II (Industriale)", "chimica organica" per gli studenti che intendono proseguire i loro studi per la laurea in ingegneria chimica o meccanica". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 24 marzo 1981 PERTINI BODRATO Visto, il Guardasigilli: DARIDA Registrato alla Corte dei conti, addì 26 settembre 1981 Registro n. 90 Istruzione, foglio n. 233
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-03-24;557#art-5

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