Art. 5
5 / 5In vigore dal 24 ott 1981
L'art. 71, relativo al biennio propedeutico agli studi di ingegneria, è modificato nel senso che dopo la lettera c) e con lo spostamento della lettera successiva è inserita la seguente lettera d) con "chimica organica" quando lo studente dichiari di voler proseguire gli studi per la laurea in ingegneria chimica e in una sede dove l'insegnamento della "geometria II" non sia previsto per tale corso di laurea.
Nello stesso articolo 71, dopo il primo comma relativo agli insegnamenti fondamentali aggiuntivi, e inserito il seguente comma:
"Disegno II (Industriale)", "chimica organica" per gli studenti che intendono proseguire i loro studi per la laurea in ingegneria chimica o meccanica".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 24 marzo 1981
PERTINI
BODRATO
Visto, il Guardasigilli: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 settembre 1981
Registro n. 90 Istruzione, foglio n. 233
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-03-24;557#art-5