Art. 2
In vigore dal 2 giu 1981
Al primo comma, lettera a), dell' del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 789, è aggiunta la seguente disposizione:
"Per l'esercizio delle attribuzioni spettanti alla regione in forza del secondo e terzo comma dell' del presente decreto, passano alle dipendenze della regione siciliana ed entrano a far parte integrante della sua organizzazione amministrativa gli uffici periferici del Ministero dell'agricoltura e delle foreste in materia di alimentazione, nonché gli uffici del Commissariato generale anticoccidico e per la lotta contro il malsecco esistenti in Sicilia e gli uffici dell'Ente utenti motori agricoli (U.M.A.).
Il trasferimento alla regione dei predetti uffici comporta la successione allo Stato nei diritti ed obblighi inerenti alle sedi degli uffici stessi, agli immobili in proprietà e ai relativi arredamenti.
La consistenza degli arredi, delle macchine e delle attrezzature nonché dei diritti ed obblighi ad essi inerenti, sarà fatto constare con verbali redatti in contraddittorio da funzionari a ciò espressamente delegati rispettivamente dalla regione e dalle amministrazioni interessate.
La regione, nell'esercizio delle funzioni alla stessa spettanti a norma del presente decreto, si avvale anche del personale dello Stato in servizio presso gli uffici trasferiti con i precedenti comma, in posizione di comando, sino all'emanazione delle norme integrative del presente decreto relative al passaggio del personale suddetto dallo Stato alla regione.
Nell'ipotesi che dette norme non siano state ancora emanate, il personale stesso, salvo che non abbia chiesto di rimanere nei ruoli statali, è trasferito alla regione all'atto dell'entrata in vigore delle norme che regoleranno i rapporti finanziari definitivi tra lo Stato e la regione, ai sensi dell'art. 12 della legge 9 ottobre 1971, n. 825.
Al personale trasferito alla regione a norma del comma precedenti è fatta salva la posizione giuridica ed economica acquisita all'atto del passaggio.
In corrispondenza del trasferimento alla regione del personale di cui al comma precedenti i ruoli organici statali vengono contestualmente ridotti con decorrenza dalla data del trasferimento medesimo.
La regione si avvale del personale in servizio presso gli uffici dell'Ente utenti motori agricoli alla data dell'entrata in vigore del presente decreto e assunto ai sensi del regio decreto 26 luglio 1935, n. 1534, e successive modifiche.
Resta impregiudicata ogni definitiva determinazione relativa allo stato giuridico, al trattamento economico e di quiescenza del personale di cui al comma precedente da adottarsi con legge regionale, fatto salvo comunque il trattamento economico goduto presso l'amministrazione di provenienza.
L'inquadramento definitivo di detto personale avverrà in ogni caso coevamente a quello conseguente al trasferimento del personale statale nei ruoli della regione".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-03-24;218#art-2