Art. 2
In vigore dal 9 set 1984
Il testo dell'art. 76, relativo alle propedeuticità degli esami per il corso di laurea in farmacia, è sostituito dal seguente:
Agli effetti degli esami sono da considerarsi materie propedeutiche:
1) anatomia umana rispetto a fisiologia generale;
2) chimica generale ed inorganica e chimica organica rispetto a chimica farmaceutica e tossicologica (primo anno e secondo anno), chimica biologica e fisiologia generale;
3) "chimica generale ed inorganica" rispetto ad "esercitazioni di chimica farmaceutica e tossicologica (I anno)";
4) chimica organica rispetto ad esercitazioni di chimica farmaceutica e tossicologica (terzo anno).
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-02-13;505#art-2