Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 9 set 1984
Il testo dell'art. 76, relativo alle propedeuticità degli esami per il corso di laurea in farmacia, è sostituito dal seguente: Agli effetti degli esami sono da considerarsi materie propedeutiche: 1) anatomia umana rispetto a fisiologia generale; 2) chimica generale ed inorganica e chimica organica rispetto a chimica farmaceutica e tossicologica (primo anno e secondo anno), chimica biologica e fisiologia generale; 3) "chimica generale ed inorganica" rispetto ad "esercitazioni di chimica farmaceutica e tossicologica (I anno)"; 4) chimica organica rispetto ad esercitazioni di chimica farmaceutica e tossicologica (terzo anno).

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-02-13;505#art-2