Art. 3
In vigore dal 30 apr 1981
Gli scaglioni di cui agli articoli 24, 29, 30, 33, 39, 42, 44, 47, 52, 53, 54, 61 e 65 di cui alla tariffa sopracitata sono raddoppiati.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-01-16;129#art-3