Art. 1

In vigore dal 30 apr 1981
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti l'articolo unico della legge 28 dicembre 1952, n. 3060, e l'art. 47 dell'ordinamento della professione di dottore commercialista, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1067; Ritenuta la necessità di apportare adeguamenti alla tariffa per le prestazioni professionali dei dottori commercialisti, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1973, n. 936; Sentito il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti; Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del tesoro; Decreta: . Gli scaglioni e gli onorari di cui agli articoli 19, n. 1 e 2, 28 e 64 di cui alla tariffa sopracitata sono raddoppiati.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-01-16;129#art-1

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