Art. 1
In vigore dal 30 apr 1981
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti l'articolo unico della legge 28 dicembre 1952, n. 3060, e l'art. 47 dell'ordinamento della professione di dottore commercialista, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1067;
Ritenuta la necessità di apportare adeguamenti alla tariffa per le prestazioni professionali dei dottori commercialisti, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1973, n. 936;
Sentito il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti;
Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del tesoro;
Decreta:
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Gli scaglioni e gli onorari di cui agli articoli 19, n. 1 e 2, 28 e 64 di cui alla tariffa sopracitata sono raddoppiati.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-01-16;129#art-1