Art. 5
In vigore dal 9 apr 1981
All'art. 85, relativo al corso di laurea in storia, è soppresso l'insegnamento di:
storia dell'arte orientale (indirizzo orientale).
Nello stesso articolo sono aggiunti i seguenti insegnamenti complementari:
storia delle lingue dell'Italia preromana (indirizzo antico);
filologia medioevale e umanistica (indirizzo medioevale);
storia della Chiesa medioevale (indirizzo medioevale);
filologia italiana (indirizzo moderno);
filologia medioevale e umanistica (indirizzo moderno);
Filologia italiana (indirizzo contemporaneo);
lingua e letteratura demotica (indirizzo orientale);
lingua e letteratura copta (indirizzo orientale);
storia dell'Asia meridionale (indirizzo orientale);
storia dell'arte dell'India e dell'Asia centrale (indirizzo orientale);
storia dell'arte dell'Estremo Oriente (indirizzo orientale);
storia dell'impero cinese (indirizzo orientale);
storia dell'arte islamica (indirizzo orientale);
diritto islamico (indirizzo orientale);
ebraismo post-biblico (indirizzo orientale).
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 8 gennaio 1981
PERTINI
BODRATO
Visto, il Guardasigilli: SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 marzo 1981
Registro n. 24 Istruzione, foglio n. 262
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-01-08;82#art-5