Art. 1
In vigore dal 9 apr 1981
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2227, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Bologna e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti suindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
.
All'art. 73, relativo al corso di laurea in lettere, è soppresso l'insegnamento di:
storia delle tradizioni popolari.
Nello stesso articolo sono aggiunti i seguenti insegnamenti complementari:
una storia regionale dell'antichità;
storia dell'economia antica;
epigrafia e antichità romane;
storia della critica;
una storia regionale del medioevo;
storia agraria medioevale;
storia dell'estetica;
psicolinguistica;
logica matematica;
letteratura popolare;
letteratura italiana moderna e contemporanea;
filologia dantesca;
didattica dell'italiano;
sociolinguistica;
glottodidattica;
fonetica generale;
storia dell'arte russa;
tecnica dello scavo e delle esplorazioni archeologiche;
storia dell'urbanistica e dell'architettura antica;
archeologia delle civiltà africane;
civiltà egee.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-01-08;82#art-1