Titolo I

Art. 14

In vigore dal 31 dic 1980
Il terzo e quarto comma dell' del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti: "In caso di variazione di alcuno degli elementi di cui al precedente comma o di cessazione di attività, il contribuente deve entro trenta giorni farne dichiarazione all'ufficio in duplice esemplare e in conformità al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze. Se la variazione importa il trasferimento del domicilio fiscale in altra provincia, la dichiarazione deve essere contemporaneamente presentata anche al nuovo ufficio ed ha effetto dal sessantesimo giorno successivo alla data della variazione. In caso di cessazione dell'attività, il contribuente deve presentare entro il termine di centocinquanta giorni, decorrente dalla data della dichiarazione di cui al precedente comma, in conformità al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze, la dichiarazione finale, redatta a norma dell' e con gli allegati di cui all', tenendo anche conto dell'imposta dovuta ai sensi del n. 5) dell', da determinare computando anche le operazioni indicate nella seconda parte dell'ultimo comma dell' il cui corrispettivo non sia stato ancora pagato".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-12-30;897#art-14

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Art. 14 Norme correttive ed integrative dei decreti del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, 29 settembre 1973, numeri 597, 598, 600 e 601, concernenti rispettivamente l'istituzione e la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, l'accertamento delle imposte sui redditi e la disciplina delle agevolazioni tributarie, nonche' del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, concernente l'introduzione dell'obbligo di emissione del documento di accompagno dei beni viaggianti. | Portale Normativo