Art. 4
In vigore dal 15 set 1981
Dopo l'art. 28, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione del diploma in statistica:
Art. 29. - È istituita presso la facoltà di economia e commercio uno scuola di statistica, diretta al conferimento del diploma in statistica. Essa ha la durata di due anni.
Art. 30. - Insegnamenti fondamentali:
1) elementi di matematica;
2) statistica;
3) statistica economica - corso elementare;
4) statistica giudiziaria (semestrale);
5) statistica sociale (semestrale);
6) antropometria (semestrale);
7) statistica sanitaria (semestrale);
8) sociologia generale;
9) demografia;
10) geografia politica ed economica.
Insegnamenti complementari:
1) economia politica - corso elementare;
2) istituzioni di diritto privato;
3) istituzioni di diritto pubblico;
4) statistica metodologica;
5) calcolo delle probabilità;
6) statistica aziendale e analisi di mercato;
7) controllo statistico delle qualità e statistica industriale;
8) programmazione ed interpretazione statistica degli esperimenti;
9) teoria e tecnica dell'elaborazione automatica dei dati;
10) sistemi informativi;
11) diritto regionale e degli enti locali;
12) finanza degli enti locali;
13) matematica finanziaria e attuariale;
14) economia d'azienda;
15) geometria analitica;
16) economia regionale.
Gli insegnamenti semestrali di statistica giudiziaria e statistica sociale e quelli, pure semestrali, di antropometria e statistica sanitaria comportano rispettivamente esami unici.
L'insegnamento biennale di statistica economica comporta un esame alla fine di ogni anno.
Gli insegnamenti complementari possono essere scelti dallo studente anche fra le discipline impartite in altre facoltà dell'ateneo, previa approvazione del preside della facoltà dalla quale è rilasciato il diploma in statistica.
Per essere ammesso all'esame di diploma lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in due complementari.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-12-05;1211#art-4