Art. 1
In vigore dal 15 set 1981
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università libera di Trento, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1967, n. 1099 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1971, n. 626, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1438, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università libera di Trento e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto della libera Università degli studi di Trento, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
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All'art. 23, relativo al corso di laurea in matematica, sono aggiunti i seguenti insegnamenti complementari:
geometria III;
analisi matematica III;
algebra II;
biomatematica;
analisi numerica.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-12-05;1211#art-1