Art. 1

In vigore dal 8 mag 1981
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2233, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1979, n. 908, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 134 del 17 maggio 1980; Veduta la rettorale n. 7309 del 26 settembre 1980; Veduto l' della legge 11 dicembre 1969, n. 910; Considerata la necessità e l'urgenza di rettificare la norma relativa ai titoli di ammissione al corso di laurea istituito con il citato decreto del Presidente della Repubblica n. 908; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta: Articolo unico Il testo del secondo comma dell'art. 53 dello statuto dell'Università di Milano di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1979, n. 908 indicato nelle premesse, è sostituito con il seguente nuovo testo: "Titoli di ammissione sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 5 dicembre 1980 PERTINI BODRATO Visto, il Guardasigilli: SARTI Registrato alla Corte dei conti, addì 10 aprile 1981 Registro n. 33 Istruzione, foglio n. 377
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