Art. 1
1 / 1In vigore dal 8 mag 1981
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2233, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1979, n. 908, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 134 del 17 maggio 1980;
Veduta la rettorale n. 7309 del 26 settembre 1980;
Veduto l' della legge 11 dicembre 1969, n. 910;
Considerata la necessità e l'urgenza di rettificare la norma relativa ai titoli di ammissione al corso di laurea istituito con il citato decreto del Presidente della Repubblica n. 908;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Decreta:
Articolo unico
Il testo del secondo comma dell'art. 53 dello statuto dell'Università di Milano di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1979, n. 908 indicato nelle premesse, è sostituito con il seguente nuovo testo:
"Titoli di ammissione sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 5 dicembre 1980
PERTINI
BODRATO
Visto, il Guardasigilli: SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 aprile 1981
Registro n. 33 Istruzione, foglio n. 377
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-12-05;1119#art-1