Art. 1

In vigore dal 18 feb 1981
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri della sanità, dell'agricoltura e delle foreste e della marina mercantile; Decreta: Piena ed intera esecuzione è data all'accordo tra la Repubblica italiana e lo Stato spagnolo sulle condizioni sanitarie dei molluschi eduli oggetto di interscambio, firmato a Roma l'11 maggio 1979, a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformità dell'art. 14 dell'accordo stesso. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare. Dato a Roma, addì 19 novembre 1980 PERTINI FORLANI - COLOMBO - ANIASI - BARTOLOMEI - COMPAGNA Visto, il Guardasigilli: SARTI Registrato alla Corte dei conti, addì 12 gennaio 1981 Atti di Governo, registro n. 31, foglio n. 26
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-11-19;1014#art-1

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