Art. 1
1 / 1In vigore dal 18 feb 1981
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri della sanità, dell'agricoltura e delle foreste e della marina mercantile;
Decreta:
Piena ed intera esecuzione è data all'accordo tra la Repubblica italiana e lo Stato spagnolo sulle condizioni sanitarie dei molluschi eduli oggetto di interscambio, firmato a Roma l'11 maggio 1979, a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformità dell'art. 14 dell'accordo stesso.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Dato a Roma, addì 19 novembre 1980
PERTINI
FORLANI - COLOMBO - ANIASI - BARTOLOMEI - COMPAGNA
Visto, il Guardasigilli: SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 gennaio 1981
Atti di Governo, registro n. 31, foglio n. 26
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-11-19;1014#art-1