Art. 3
In vigore dal 21 nov 1980
Le somme di L. 10.000 mensili per l'anno 1979 e di L. 40.000 mensili per l'anno 1980 si considerano nella base pensionabile di cui all'art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni. Le stesse somme non sono computabili ai fini dell'indennità di buonuscita.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-11-04;719#art-3