Art. 1
In vigore dal 21 nov 1980
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto l'art. 9 della legge 22 luglio 1975, n. 382;
Vista la legge 3 novembre 1980, n. 707;
Visto l'accordo intervenuto il 30 luglio 1980 tra il Governo ed i rappresentanti della Federazione unitaria CGIL-CISL-UIL e CISAPUNI;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;
Decreta:
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Al personale non docente dell'Università, degli Istituti di istruzione universitaria, degli osservatori astronomici, astrofisici, vulcanologici e vesuviano, dei policlinici universitari, al personale delle opere universitarie, compreso quello delle Università libere, fino al loro definitivo trasferimento alle regioni nonché ai professori universitari incaricati esterni e agli assistenti universitari sono corrisposte, a titolo di acconto sui futuri benefici economici, le seguenti somme:
L. 10.000 lorde una tantum individuali, a partire dal 1 gennaio 1979, per ogni mese di servizio prestato nell'anno 1979, con esclusione della tredicesima mensilità;
L. 40.000 mensili lorde individuali, a partire dal 1 gennaio 1980, da corrispondersi anche con la tredicesima mensilità. L'integrazione di L. 40.000 della tredicesima mensilità è proporzionalmente ridotta nei casi in cui la tredicesima stessa non competa in misura intera.
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-11-04;719#art-1