Art. 2
In vigore dal 21 nov 1980
Per gli ufficiali giudiziari, aiutanti ufficiali giudiziari e coadiutori di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, e successive modificazioni, le somme di L. 10.000 e 40.000 mensili previste dal primo comma del precedente sono considerate ai fini della determinazione dell'indennità integrativa spettante ai sensi degli articoli 148, 169 e 178 dello stesso decreto, e successive modificazioni.
Gli stessi importi di L. 10.000 e 40.000 sono considerati inoltre ai fini della determinazione della somma da versare all'erario ai sensi degli articoli 155 e 171 del decreto di cui al precedente comma, e successive modificazioni.
La gratificazione di cui all'art. 153, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, e successive modificazioni, ed il trattamento minimo garantito di cui al secondo comma dello stesso articolo sono integrati di L. 40.000 per l'anno 1980.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-11-04;718#art-2