Art. 1
In vigore dal 21 nov 1980
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'art. 9 della legge 22 luglio 1975, n. 382;
Vista la legge 3 novembre 1980, n. 707;
Visti gli accordi per il triennio contrattuale 1979-81 intervenuti il 9 luglio 1980 tra il Governo ed i rappresentanti della Federazione unitaria CGIL-CISL-UIL e quelli sottoscritti il 10 luglio 1980 dalle Confederazioni sindacali autonome (CISAL, CISAS, CONFSALUNSA, DIRSTAT) e dalla CISNAL;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e di grazia e giustizia;
Decreta:
.
Al personale contemplato nel titolo I della legge 11 luglio 1980, n. 312, beneficiario del trattamento economico previsto dallo stesso titolo, sono corrisposte, come acconto sui futuri benefici economici, le seguenti somme:
L. 10.000 una tantum individuali, a partire dal 1 gennaio 1979, per ogni mese di servizio prestato nell'anno 1979, con esclusione della tredicesima mensilità;
L. 40.000 mensili individuali, a partire dal 1 gennaio 1980, da corrispondersi anche con la tredicesima mensilità.
L'integrazione di L. 40.000 della tredicesima mensilità è proporzionalmente ridotta nei casi in cui la tredicesima stessa non competa in misura intera.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-11-04;718#art-1