Art. 1

In vigore dal 21 nov 1980
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Visto l'art. 9 della legge 22 luglio 1975, n. 382; Vista la legge 3 novembre 1980, n. 707; Visti gli accordi per il triennio contrattuale 1979-81 intervenuti il 9 luglio 1980 tra il Governo ed i rappresentanti della Federazione unitaria CGIL-CISL-UIL e quelli sottoscritti il 10 luglio 1980 dalle Confederazioni sindacali autonome (CISAL, CISAS, CONFSALUNSA, DIRSTAT) e dalla CISNAL; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e di grazia e giustizia; Decreta: . Al personale contemplato nel titolo I della legge 11 luglio 1980, n. 312, beneficiario del trattamento economico previsto dallo stesso titolo, sono corrisposte, come acconto sui futuri benefici economici, le seguenti somme: L. 10.000 una tantum individuali, a partire dal 1 gennaio 1979, per ogni mese di servizio prestato nell'anno 1979, con esclusione della tredicesima mensilità; L. 40.000 mensili individuali, a partire dal 1 gennaio 1980, da corrispondersi anche con la tredicesima mensilità. L'integrazione di L. 40.000 della tredicesima mensilità è proporzionalmente ridotta nei casi in cui la tredicesima stessa non competa in misura intera.
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Art. 1 Corresponsione di acconti sui futuri miglioramenti economici al personale contemplato nel titolo I della legge 11 luglio 1980, n. 312. | Portale Normativo