Art. 4

In vigore dal 1 feb 1981
Dopo l'art. 81, relativo al corso di laurea in farmacia 3 con lo spostamento della numerazione degli articoli successivi, è inserito il seguente nuovo articolo, relativo alle modalità d'esame. Art. 81. - L'insegnamento biennale di fisiologia generale (biennale) comporta un esame alla fine di ogni anno. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 30 ottobre 1980 PERTINI BODRATO Visto, il Guardasigilli: SARTI Registrato alla Corte dei conti, addì 30 dicembre 1980 Registro n. 122 Istruzione, foglio n. 29
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-10-30;955#art-4

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