Art. 4
4 / 4In vigore dal 1 feb 1981
Dopo l'art. 81, relativo al corso di laurea in farmacia 3 con lo spostamento della numerazione degli articoli successivi, è inserito il seguente nuovo articolo, relativo alle modalità d'esame.
Art. 81. - L'insegnamento biennale di fisiologia generale (biennale) comporta un esame alla fine di ogni anno.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 30 ottobre 1980
PERTINI
BODRATO
Visto, il Guardasigilli: SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 dicembre 1980
Registro n. 122 Istruzione, foglio n. 29
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-10-30;955#art-4