Art. 2
In vigore dal 26 mag 1981
Lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Dopo l'art. 82, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, è inserito il seguente nuovo articolo:
Art. 83. - È operante in Cremona la convenzione stipulata tra l'Università degli studi di Parma e gli enti locali di Cremona per il funzionamento in Cremona di corsi universitari della facoltà di magistero dell'Università di Parma.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 27 settembre 1980
p. Il Presidente della Repubblica
Il Presidente del Senato
FANFANI
SARTI - PANDOLFI
Visto, il Guardasigilli: SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 aprile 1981
Registro n. 37 Istruzione, foglio n. 397
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-09-27;1134#art-2