Art. 1
In vigore dal 26 mag 1981
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università di Parma, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2797 e modificato con regio decreto 30 ottobre 1930, n. 1772, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1964, n. 1495 con il quale è stata istituita la facoltà convenzionata di magistero dell'Università di Parma;
Veduta la ministeriale n. 349 del 6 dicembre 1969;
Veduta la convenzione stipulata in data 27 febbraio 1970 tra l'Università di Parma ed il comune di Cremona per il funzionamento in Cremona di corsi di laurea della facoltà di magistero;
Veduta la successiva convenzione stipulata in data 18 settembre 1979 fra l'Università degli studi di Parma ed il comune di Cremona;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le convenzioni sopra menzionate;
Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro;
Decreta:
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Sono approvate e rese esecutive le annesse convenzioni stipulate in data 27 febbraio 1970 e in data 18 settembre 1979 tra l'Università degli studi di Parma ed il comune di Cremona per l'istituzione in Cremona di corsi della facoltà di magistero.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-09-27;1134#art-1