Art. 1
In vigore dal 21 feb 1981
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduta la legge 12 marzo 1968, n. 442, concernente l'istituzione di una Università statale in Calabria;
Veduto lo statuto dell'Università della Calabria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1971, n. 1329 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 927;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università della Calabria e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
Considerato che ai sensi dell' della citata legge n. 442, l'Università della Calabria è costituita da facoltà e da dipartimenti e che pertanto le relative norme così come proposte agli articoli 47, 48, 49, 50 e 51 dagli organi accademici risultano esattamente formulate;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi della Calabria, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
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All'art. 22, dopo la laurea in scienze naturali, sono aggiunte:
la laurea in scienze geologiche;
la laurea in scienze biologiche.
Conseguentemente il titolo II è così riformulato:
CORSI DI LAUREA IN MATEMATICA, FISICA, CHIMICA, SCIENZE
GEOLOGICHE, SCIENZE BIOLOGICHE E SCIENZE NATURALI
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-09-27;1031#art-1