Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 21 feb 1981
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduta la legge 12 marzo 1968, n. 442, concernente l'istituzione di una Università statale in Calabria; Veduto lo statuto dell'Università della Calabria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1971, n. 1329 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 927; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università della Calabria e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere; Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale; Considerato che ai sensi dell' della citata legge n. 442, l'Università della Calabria è costituita da facoltà e da dipartimenti e che pertanto le relative norme così come proposte agli articoli 47, 48, 49, 50 e 51 dagli organi accademici risultano esattamente formulate; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi della Calabria, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: . All'art. 22, dopo la laurea in scienze naturali, sono aggiunte: la laurea in scienze geologiche; la laurea in scienze biologiche. Conseguentemente il titolo II è così riformulato: CORSI DI LAUREA IN MATEMATICA, FISICA, CHIMICA, SCIENZE GEOLOGICHE, SCIENZE BIOLOGICHE E SCIENZE NATURALI
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